Art. 727 · Registri di controllo.
RegolamentoCapo IX

Art. 727

726 / 890

Registri di controllo.

In vigore dal 30 giu 1891
I pagamenti e le riscossioni ordinate o autorizzate dal direttore, nel modo prescritto dall', sono dal ragioniere, volta per volta, annotati sui seguenti registri di controllo: a) amministrazione della casa, entrata; b) amministrazione della casa, uscita; c) amministrazione delle manifatture, entrata; d) amministrazione delle manifatture, uscita; e) amministrazione del fabbricato, entrata e uscita; f) amministrazione dei fondi dei detenuti e ricoverati, entrata e uscita; g) amministrazione dei fondi degli agenti di custodia, entrata e uscita; h) amministrazione delle partite diverse, entrata e uscita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-727