RegolamentoCapo III

Art. 610

Modo di formazione del prezzo di vendita.

In vigore dal 30 giu 1891
Sentito il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte, su proposta del vice direttore e col parere del ragioniere, il direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Questa operazione dev'essere regolata in modo da assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, il quale, ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l'esercizio delle lavorazioni medesime. Nei lavori per conto dell'amministrazione delle carceri o di altre amministrazioni dello Stato, quest'utile non deve mai essere superiore al cinque per cento. Quando per motivi speciali non si possa per qualche lavorazione ottenere l'utile sopraindicato, deve giustificarsi la cosa inviando analogo rapporto al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-610

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