Regolamento›Capo III
Art. 613
Mano d'opera a cottimo e a giornata.
In vigore dal 30 giu 1891
La mano d'opera è, di regola, fissata a cottimo per ogni capo o manufatto. A giornata si retribuisce generalmente l'opera del capo e sottocapo d'arte, dello scrivanello e degli altri condannati o ricoverati che servono tutta la lavorazione.
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