Regolamento›Capo III
Art. 608
Registri del prezzo di costo dei manufatti.
In vigore dal 30 giu 1891
Per ognuna delle officine condotte ad economia e per committenti si tengono registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati e del prezzo di mano d'opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-608