Art. 608 · Registri del prezzo di costo dei manufatti.
RegolamentoCapo III

Art. 608

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Registri del prezzo di costo dei manufatti.

In vigore dal 30 giu 1891
Per ognuna delle officine condotte ad economia e per committenti si tengono registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati e del prezzo di mano d'opera.
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