RegolamentoCapo III

Art. 605

Macchine e attrezzi prodotti dalle officine.

In vigore dal 30 giu 1891
Per le macchine, gli utensili, gli attrezzi e per gli altri oggetti che siano prodotti nello stabilimento, in servizio delle manifatture in esso attivate, devono farsi le operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se fossero stati provvisti da industrie esterne. Lo stesso si osserva pei lavori e le somministrazioni in servizio dell'amministrazione della casa o del fabbricato. Il prezzo di tali lavori e somministrazioni è determinato col metodo e secondo le norme indicate negli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-605

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo