RegolamentoCapo III

Art. 609

Modo di formazione del prezzo di costo.

In vigore dal 30 giu 1891
Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti per conto dello Stato, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo integrale di mano d'opera conteggiato ai condannati o ricoverati, e l'ammontare delle spese diverse accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresì: a) la spesa di retribuzione dei dirigenti od assistenti tecnici e dei capi d'arte ed assistenti liberi, la mercede integrale dei capi e sotto capi d'arte e degli scrivanelli condannati; b) un moderato apprezzamento dell'opera gratuita prestata dagli apprendisti già abili durante il tirocinio; c) una quota a calcolo del consumo delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, in ragione proporzionale del loro uso normale e ordinario nel corso dell'esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-609

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