Regolamento›Capo III
Art. 607
Marca per le materie da lavoro - Loro divisione.
In vigore dal 30 giu 1891
Le materie da lavoro debbono tenersi bene disposte e ripartite nei magazzini, divise per specie e distinte con una marca, in modo che si possa constatarne la identità e la quantità col riscontro dei registri, per quanto sia remota l'epoca dell'acquisto di esse.
Quelle di pertinenza dei privati committenti vengono, possibilmente, custodite in località separate, e, in ogni caso, in modo che le materie di committenti diversi non si abbiano a confondere nè fra loro, nè con quelle dell'amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-607