Regolamento›Capo III
Art. 603
Acquisti con appalti o ad economia.
In vigore dal 30 giu 1891
L'acquisto di macchine, utensili e materie da lavoro, quando la somma per ogni singola provvista ecceda le lire quattromila, si effettua con pubblici incanti, ovvero per licitazione o trattativa privata, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Nei limiti delle lire quattromila possono gli acquisti suddetti farsi ad economia, osservate le norme e le discipline stabilite dal regolamento e senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.
Gli acquisti devono essere fatti di prima mano, con gli sconti d'uso, presso le più reputate fabbriche e case commerciali, con riguardo alla minore distanza per l'economia dei trasporti e in base ai prezzi stabiliti dai rispettivi listini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-603