Regolamento›Capo III
Art. 598
Modi di esercizio delle manifattore.
In vigore dal 30 giu 1891
Le manifatture degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii possono essere attivate:
a) ad economia, cioè coi fondi proprii del Governo;
b) per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;
c) con esercizio d'imprese parziali per ogni industia, a cottimo o a giornata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-598