Regolamento›Capo II
Art. 594
Tariffa.
In vigore dal 30 giu 1891
Il massimo della spesa giornaliera da farsi è stabilito per gl'inquisiti dall' e pei condannati dagli del presente regolamento. La tariffa dei prezzi, sia che la dispensa del sopravitto proceda ad economia, sia che venga condotta da privati, è compilata dalla direzione, la quale, nel secondo caso, concerta col concessionario, mensilmente e tutte le volte che lo crede necessario, le successive variazioni, secondo l'oscillazione dei prezzi nel mercato locale o in quello dei paesi limitrofi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-594