RegolamentoCapo VI

Art. 520

Sopravitto sul fondo di lavoro pei lavoranti.

In vigore dal 10 apr 1922
È lasciato alle Direzioni degli stabilimenti carcerari di fissare la quota spendibile per sopravitto ed altro, secondo le esigenze della località e del momento, in modo però da non eccedere gli otto decimi del fondo posseduto dal detenuto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-520

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