Regolamento›Capo VI
Art. 517
Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti che non si mantengono del proprio possono anche essere autorizzati a ricevere o procurarsi dal di fuori, in aggiunta al vitto legale, viveri supplementari in proporzioni minori di quelle indicate nell'; ma in questo caso non devono disporre, a favore di altri detenuti, della parte di vitto ordinario da essi non consumato, la quale è distribuita ai detenuti più bisognosi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-517