RegolamentoCapo VI

Art. 519

Fondo minimo di lavoro per i condannati.

In vigore dal 30 giu 1891
Per essere ammessi a spendere sul loro fondo di lavoro, i condannati devono avere: a) se condannati all'arresto, un fondo di lire 10; b) se alla detenzione, un fondo di lire 20; c) se alla reclusione, un fondo di lire 30; d) se all'ergastolo, un fondo di lire 40. Per le donne, questo fondo è limitato alla metà.
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