Regolamento›Capo VI
Art. 519
Fondo minimo di lavoro per i condannati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per essere ammessi a spendere sul loro fondo di lavoro, i condannati devono avere:
a) se condannati all'arresto, un fondo di lire 10;
b) se alla detenzione, un fondo di lire 20;
c) se alla reclusione, un fondo di lire 30;
d) se all'ergastolo, un fondo di lire 40.
Per le donne, questo fondo è limitato alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-519