RegolamentoCapo VI

Art. 521

Sopravitto sul fondo particolare o sull'eccedenza del fondo di lavoro pei condannati disoccupati.

In vigore dal 18 mar 1911
I condannati che per un intero mese non lavorano per circostanze indipendenti dalla loro volontà, nè abbiano subite punizioni superiori a quelle indicate alle lettere a), b) dell', possono essere autorizzati a spendere giornalmente in sopravitto, sul fondo particolare o, in difetto, sull'eccedenza del fondo indicato, nell': a) se condannati all'ergastolo, fino a L. 0.30 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.40 nello stadio successivo; b) se condannati alla reclusione, fino a L. 0.40 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.50 nel periodo successivo; c) se condannati alla detenzione, fino a L. 0.50; d) se condannati all'arresto, fino a L. 0.55.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-521

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