RegolamentoCapo VI

Art. 524

Come si raccolgono le richieste di sopravitto.

In vigore dal 30 giu 1891
Ogni giorno, uno o più agenti di custodia fanno il giro delle diverse sezioni dello stabilimento per raccogliere, in apposito registro, le richieste di viveri o di altri oggetti che i detenuti o ricoverati desiderano ricevere nel giorno successivo. Queste richieste sono controllate dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, e quindi rimesse all'autorità dirigente, la quale verifica o fa verificare la regolarità dei viveri e degli oggetti domandati, non che il fondo disponibile del detenuto o ricoverato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-524

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