Regolamento›Capo VI
Art. 524
313 / 890Come si raccolgono le richieste di sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Ogni giorno, uno o più agenti di custodia fanno il giro delle diverse sezioni dello stabilimento per raccogliere, in apposito registro, le richieste di viveri o di altri oggetti che i detenuti o ricoverati desiderano ricevere nel giorno successivo.
Queste richieste sono controllate dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, e quindi rimesse all'autorità dirigente, la quale verifica o fa verificare la regolarità dei viveri e degli oggetti domandati, non che il fondo disponibile del detenuto o ricoverato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-524