RegolamentoCapo VI

Art. 516

Eccezioni per i condannati a brevi pene.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni dei due precedenti articoli sono estese ai condannati a pena non eccedente i sei mesi, di cui all', primo capoverso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-516

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