Regolamento›Capo VI
Art. 511
Razioni supplementari.
In vigore dal 30 giu 1891
Le razioni supplementari di pane e di minestra, eccetto il caso previsto dall'articolo precedente, si accordano in quarti e metà, secondo il bisogno, a quei detenuti o ricoverati pei quali il medico-chirurgo, mediante dichiarazione scritta, lo ritenga assolutamente necessario.
I supplementi di pane e di minestra non possono, di regola, essere cumulati; e, sempre quando sia possibile, deve darsi la preferenza ai supplementi di minestra.
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