RegolamentoCapo VI

Art. 512

Uso dei viveri sopravanzati.

In vigore dal 30 giu 1891
Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che, per una causa qualsiasi, sopravanzino dalla distribuzione ordinaria, sono dati ai detenuti o ricoverati che ne facciano richiesta, preferendo i più bisognosi. Nell'istesso modo si dispone del vitto che da qualche detenuto o ricoverato venga rifiutato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-512

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo