RegolamentoCapo VI

Art. 514

Eccezione per gli inquisiti.

In vigore dal 30 giu 1891
A tutti gli inquisiti è data facoltà di ricevere dall'esterno, o di procurarsi a proprie spese, gli alimenti di cui abbisognano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-514

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo