Regolamento›Capo VI
Art. 515
Alimenti per gli inquisiti che si mantengono del proprio.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli alimenti che gli inquisiti possono ricevere giornalmente devono, di regola, limitarsi al pane a discrezione, minestra, due piatti di cucina (carne, pesce, verdura o altro), formaggio, frutta, caffè, un litro di vino per gli adulti, e mezzo per le donne e pei minori di quattordici anni. Quando la quantità dei viveri consumati dagli inquisiti raggiunga l'anzidetta misura, essi perdono il diritto alla razione di vitto ordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-515