Regolamento›Capo VI
Art. 518
Quota massima di spesa in vitto per i medesimi.
In vigore dal 30 giu 1891
La quota massima che gli inquisiti e i condannati di cui all' possono erogare in acquisto di sopravitto, è determinata dal regolamento interno.
Questa quota deve essere regolata in modo che la quantità dei generi da acquistarsi non superi quella che è consentito di ricevere dal di fuori, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-518