RegolamentoCapo VI

Art. 518

Quota massima di spesa in vitto per i medesimi.

In vigore dal 30 giu 1891
La quota massima che gli inquisiti e i condannati di cui all' possono erogare in acquisto di sopravitto, è determinata dal regolamento interno. Questa quota deve essere regolata in modo che la quantità dei generi da acquistarsi non superi quella che è consentito di ricevere dal di fuori, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-518

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