Regolamento›Capo VI
Art. 514
303 / 890Eccezione per gli inquisiti.
In vigore dal 30 giu 1891
A tutti gli inquisiti è data facoltà di ricevere dall'esterno, o di procurarsi a proprie spese, gli alimenti di cui abbisognano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-514