Regolamento›Capo VI
Art. 508
Divieto di variare il vitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Nessuna variazione può essere fatta dall'autorità dirigente alla qualità e alla quantità dei generi componenti la razione del vitto regolamentare (tabelle A, B, C e D), salve le eccezioni stabilite nelle tabelle stesse, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-508