Art. 508 · Divieto di variare il vitto.
RegolamentoCapo VI

Art. 508

297 / 890

Divieto di variare il vitto.

In vigore dal 30 giu 1891
Nessuna variazione può essere fatta dall'autorità dirigente alla qualità e alla quantità dei generi componenti la razione del vitto regolamentare (tabelle A, B, C e D), salve le eccezioni stabilite nelle tabelle stesse, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-508