Regolamento›Capo VI
Art. 506
Specie diverse del trattamento alimentare.
In vigore dal 10 apr 1922
Il trattamento alimentare dei detenuti o ricoverati è distinto come appresso:
a) vitto ordinario pei detenuti, come dalla tabella A;
b) vitto dietetico per gli infermi, come dalla tabella B;
c) sopravitto, come dalla tabella C;
d) vitto ordinario pei minorenni ricoverati nei riformatorii, come dalla tabella D.
È abolita ogni differenza nella qualità e quantità del vitto ordinario tra detenuti nelle carceri giudiziarie e condannati negli stabilimenti penali, e fra questi ultimi secondo la specie della pena.
Ai detenuti nelle sezioni per minorenni delle carceri giudiziarie sarà somministrata per cena una seconda minestra o altra pietanza di costo equivalente.
È modificata di conformità la tabella A sopraindicata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-506