RegolamentoCapo VI

Art. 506

Specie diverse del trattamento alimentare.

In vigore dal 10 apr 1922
Il trattamento alimentare dei detenuti o ricoverati è distinto come appresso: a) vitto ordinario pei detenuti, come dalla tabella A; b) vitto dietetico per gli infermi, come dalla tabella B; c) sopravitto, come dalla tabella C; d) vitto ordinario pei minorenni ricoverati nei riformatorii, come dalla tabella D. È abolita ogni differenza nella qualità e quantità del vitto ordinario tra detenuti nelle carceri giudiziarie e condannati negli stabilimenti penali, e fra questi ultimi secondo la specie della pena. Ai detenuti nelle sezioni per minorenni delle carceri giudiziarie sarà somministrata per cena una seconda minestra o altra pietanza di costo equivalente. È modificata di conformità la tabella A sopraindicata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-506

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo