RegolamentoCapo V

Art. 501

Proscioglimento definitivo.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne è fatta annotazione sul registro di matricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-501

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo