RegolamentoCapo IV

Art. 498

Collocamento di minorenni. - Riformatorii privati.

In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni degli articoli precedenti si devono applicare anche ai riformatorii privati che ricoverano minorenni giudicabili, ai sensi dell' della legge sulla riforma penitenziaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-498

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo