Regolamento›Capo IV
Art. 498
Collocamento di minorenni. - Riformatorii privati.
In vigore dal 30 giu 1891
Le disposizioni degli articoli precedenti si devono applicare anche ai riformatorii privati che ricoverano minorenni giudicabili, ai sensi dell' della legge sulla riforma penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-498