RegolamentoCapo III

Art. 493

Trasferimento dei maggiorenni negli stabilimenti ordinarii.

In vigore dal 30 giu 1891
Compiuti gli anni ventuno, i condannati possono, su proposta fatta al Ministero dal consiglio di disciplina, essere trasferiti in uno stabilimento di pena ordinario, e ascritti alla classe che loro spetta secondo i punti di merito riportati.
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