Regolamento›Capo IV
Art. 494
Assegnazione dei minorenni ai riformatorii o loro collocamento presso famiglie.
In vigore dal 30 giu 1891
L'assegnazione dei minorenni ai riformatorii, governativi o privati, o il loro collocamento presso famiglie oneste sono decretati dal Ministero dell'interno, in seguito a sentenza od ordinanza della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza e dell' della legge sulla riforma penitenziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-494