RegolamentoCapo II

Art. 489

Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
Il condannato che non possa essere assegnato ad una casa di lavoro, sconta la sua pena nelle carceri giudiziarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-489

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