Art. 489 · Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.
RegolamentoCapo II

Art. 489

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Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.

In vigore dal 30 giu 1891
Il condannato che non possa essere assegnato ad una casa di lavoro, sconta la sua pena nelle carceri giudiziarie.
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