RegolamentoCapo II

Art. 485

Caso in cui sia richiesto il consenso del condannato.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove per applicare una disposizione del regolamento, si richieda il consenso del condannato, il direttore provvede di ufficio nel modo che reputa più utile agli interessi e all'avvenire di lui.
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