Regolamento›Capo III
Art. 493
92 / 890Trasferimento dei maggiorenni negli stabilimenti ordinarii.
In vigore dal 30 giu 1891
Compiuti gli anni ventuno, i condannati possono, su proposta fatta al Ministero dal consiglio di disciplina, essere trasferiti in uno stabilimento di pena ordinario, e ascritti alla classe che loro spetta secondo i punti di merito riportati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-493