Regolamento›Capo V
Art. 502
Revocazione della liberazione condizionale.
In vigore dal 30 giu 1891
Se la liberazione condizionale è revocata, ai sensi dell' del codice penale, il condannato è ricondotto ad uno stabilimento di pena ordinario da designarsi dal Ministero dell'interno, per il tempo che gli rimaneva da espiare quando fu rilasciato condizionatamente.
Nello stabilimento cui è destinato egli è ascritto alla classe ordinaria, se la revoca avvenne per inadempimento delle condizioni a lui imposte, e alla classe di prova, se avvenne per reato commesso.
Quando il condannato, la cui liberazione condizionale venne revocata, è, dallo stabilimento in cui prima trovavasi mandato in un altro, la direzione del primo ne viene avvertita dal Ministero, per le occorrenti annotazioni da farsi sulla relativa matricola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-502