RegolamentoCapo VI

Art. 505

Opere pie per soccorsi a detenuti.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove esistano opere pie, compagnie di misericodia o altri istituti che abbiano per iscopo di soccorrere i detenuti, la loro azione dev'essere limitata alle somministrazioni permesse dai regolamenti interni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-505

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