Regolamento›Capo VI
Art. 503
Servizio di mantenimento.
In vigore dal 30 giu 1891
Al trattamento alimentare, al corredo, al vestiario e a quanto altro occorre per il mantenimento, la pulizia e l'igiene dei detenuti negli stabilimenti carcerarii, e dei ricoverati nei riformatorii, vien provveduto a spese dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-503