Regolamento›Capo V
Art. 501
162 / 890Proscioglimento definitivo.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne è fatta annotazione sul registro di matricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-501