Regolamento›Capo VI
Art. 512
301 / 890Uso dei viveri sopravanzati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che, per una causa qualsiasi, sopravanzino dalla distribuzione ordinaria, sono dati ai detenuti o ricoverati che ne facciano richiesta, preferendo i più bisognosi.
Nell'istesso modo si dispone del vitto che da qualche detenuto o ricoverato venga rifiutato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-512