Art. 517 · Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.
RegolamentoCapo VI

Art. 517

306 / 890

Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.

In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti che non si mantengono del proprio possono anche essere autorizzati a ricevere o procurarsi dal di fuori, in aggiunta al vitto legale, viveri supplementari in proporzioni minori di quelle indicate nell'; ma in questo caso non devono disporre, a favore di altri detenuti, della parte di vitto ordinario da essi non consumato, la quale è distribuita ai detenuti più bisognosi.
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