Regolamento›Capo VI
Art. 520
309 / 890Sopravitto sul fondo di lavoro pei lavoranti.
In vigore dal 10 apr 1922
È lasciato alle Direzioni degli stabilimenti carcerari di fissare la quota spendibile per sopravitto ed altro, secondo le esigenze della località e del momento, in modo però da non eccedere gli otto decimi del fondo posseduto dal detenuto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-520