Regolamento›Capo II
Art. 595
Divieto di vendita al personale.
In vigore dal 30 giu 1891
La dispensa è istituita pei detenuti e ricoverati, e non può essere estesa ad altri la vendita dei generi senza l'autorizzazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-595