Art. 595 · Divieto di vendita al personale.
RegolamentoCapo II

Art. 595

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Divieto di vendita al personale.

In vigore dal 30 giu 1891
La dispensa è istituita pei detenuti e ricoverati, e non può essere estesa ad altri la vendita dei generi senza l'autorizzazione del Ministero.
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