Regolamento›Capo II
Art. 593
Concessione dell'esercizio.
In vigore dal 30 giu 1891
L'esercizio della dispensa si concede gratuitamente e non si affitta. Si concede, con o senza concorso, a chi, oltre a possedere le volute qualità morali, si obblighi di vendere a prezzi inferiori di quelli correnti sul mercato, avuto riguardo alla esenzione delle spese di affitto dei locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-593