RegolamentoCapo II

Art. 591

Prezzo dei generi.

In vigore dal 30 giu 1891
Nell'interesse dei detenuti o ricoverati gli acquisti si fanno alle migliori e più eque condizioni; e il prezzo di costo dei generi si accresce nella proporzione necessaria a compensare l'amministrazione delle spese per l'esercizio della dispensa e in riparo dei deperimenti e delle altre possibili eventualità dannose. Questo aumento non deve però mai eccedere il 3 per cento, e la quota netta che venga trimestralmente a risultare deve passarsi ai proventi della casa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-591

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