Art. 598 · Modi di esercizio delle manifattore.
RegolamentoCapo III

Art. 598

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Modi di esercizio delle manifattore.

In vigore dal 30 giu 1891
Le manifatture degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii possono essere attivate: a) ad economia, cioè coi fondi proprii del Governo; b) per mezzo di committenti che forniscano le materie prime; c) con esercizio d'imprese parziali per ogni industia, a cottimo o a giornata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-598