Regolamento›Capo III
Art. 605
102 / 890Macchine e attrezzi prodotti dalle officine.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le macchine, gli utensili, gli attrezzi e per gli altri oggetti che siano prodotti nello stabilimento, in servizio delle manifatture in esso attivate, devono farsi le operazioni di carico e di scarico nelle contabilità di danaro e del materiale, non altrimenti che se fossero stati provvisti da industrie esterne. Lo stesso si osserva pei lavori e le somministrazioni in servizio dell'amministrazione della casa o del fabbricato.
Il prezzo di tali lavori e somministrazioni è determinato col metodo e secondo le norme indicate negli .
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