Regolamento›Capo III
Art. 618
Risarcimenti.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, giudica dei risarcimenti a cui possono essere tenuti a favore del Governo, degli impresarii e dei committenti, tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte od altri agenti, per negligenza o difetto di sorveglianza.
Gli impresarii e i committenti possono ricorrere al Ministero ove il risarcimento stabilito non sia da essi ritenuto equo, ma questo ricorso non è preso in esame se fatto dopo un mese dalla comunicazione avuta dal direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-618