Regolamento›Capo III
Art. 622
Mallevadore per le vendite a credito.
In vigore dal 30 giu 1891
In casi assolutamente speciali potranno farsi vendite a credito, sotto la personale responsabilità del direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-622